Informazioni utili sugli abbruciamenti
L'abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestale è ovunque vietato nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “grave pericolosità per gli incendi boschivi”.
Nei Comuni delle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890) individuate ai sensi del Piano regionale PAIR 2020, nel periodo 1° ottobre - 30 aprile vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali.
Rispetto a questo divieto è ammessa una deroga valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, secondo la quale nei Comuni di cui sopra durante il periodo 1° ottobre - 30 aprile è consentito l’abbruciamento per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, fermo restando il limite dei tre metri steri per giorno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog, il bollettino è disponibilie al seguente link: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali .
Nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “fase di attenzione per gli incendi boschivi”, le attività di abbruciamento in prossimità di boschi, di terreni saldi e/o arbustati, di castagneti, di tartufaie, di pioppeti e di altri impianti di arboricoltura da legno sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.
Comunicazione
Gli abbruciamenti possono essere comunicati telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o, appena sarà disponibile, utilizzando l’apposito applicativo web.
La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.
La comunicazione è comunque obbligatoria, anche lontano dai boschi e dagli altri terreni di cui sopra, per tutti gli abbruciamenti eseguiti da ottobre ad aprile in deroga ai divieti imposti per la qualità dell’aria nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e delle zone Pianura Ovest e Pianura Est (si ribadisce che sono possibili solo 2 giornate di deroga dal divieto generale).
Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.
L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso.
La deroga fitosanitaria
Sono sempre fatte salve, inoltre, le deroghe per le prescrizioni di lotta obbligatoria emesse dall’Autorità fitosanitaria; infatti è obbligatorio bruciare le parti di pianta colpite dal colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) asportate dagli impianti di pomacee (melo e pero). Il colpo di fuoco è una grave fitopatia che colpisce gli impianti di melo e pero dell’Emilia-Romagna.
Per tali abbruciamenti, effettuati per il contenimento del colpo di fuoco batterico, le comunicazioni dovranno invece essere recapitate al Servizio Fitosanitario regionale inviando una mail all’indirizzo omp1@regione.emilia-romagna.it seguendo le modalità e utilizzando la modulistica di cui alla Determinazione n. 2575 del 15/2/2021. In questo caso la combustione non deve avvenire nelle 48 ore successive alla comunicazione, ma può avere inizio solo il terzo giorno dall’invio della mail al fine di consentire eventuali controlli sul materiale vegetale da bruciare perché infetto.
Le modalità per l’effettuazione di questi abbruciamenti e la modulistica approvata per la comunicazione possono essere scaricate dai link presenti in fondo a questa pagina web; ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili sul sito del Servizio Fitosanitario regionale https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti .
L’Autorità fitosanitaria, di fronte ad organismi nocivi a rischio diffusivo, può sempre dare prescrizioni che prevedano abbruciamenti da eseguirsi con modalità differenti da quelle descritte.
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A seguito delle comunicazioni di cui sopra verranno successivamente informate dell’abbruciamento anche le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.
Le Autorità di Protezione Civile possono disporre provvedimenti e ordinanze che possono imporre limitazioni ulteriori e divieti maggiormente stringenti rispetto alle modalità di accensione dei fuochi di norma consentite come descritto nei paragrafi precedenti.