La domanda, corredata da tutti i documenti e gli atti comprovanti la volontà del defunto, deve essere indirizzata, a seconda dei casi, a: 1. Sindaco del Comune del luogo di decesso 2. Sindaco del Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione 3. Sindaco del Comune dove sono già tumulate le ceneri La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da: 1. disposizione testamentaria; 2. dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.); 3. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri; 4. dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata alla stessa. I “congiunti” che possono rendere questa dichiarazione sono: 1. coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto); 2. in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi). Luoghi dove disperdere le ceneri Nell'ambito del territorio regionale è possibile disperdere le ceneri nei seguenti luoghi: • area cimiteriale appositamente individuata; • area privata, aperta e con il consenso del proprietario (è vietata la dispersione nei centri abitati); • in natura, mare, lago, fiumi (nei tratti liberi da natanti e manufatti).