Guida ai servizi - Comune di Cesenatico (FC)

Guida ai servizi - Comune di Cesenatico (FC)

INDICE DEI SERVIZI SELEZIONATI:

  1. Verifica straordinaria dimora abituale
  2. CAMBIO DI RESIDENZA
  3. Attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari

Verifica straordinaria dimora abituale

Cos'è:

Si intende la verifica della dimora abituale di particolari categorie di persone (ad esempio persone coniugate che vivono sole ma non risultano separate).

Chi può richiederlo:

Procedimento d'ufficio.

Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
contattando l'ufficio
Come si richiede :

La persona oggetto di indagine riceve all'indirizzo di residenza una lettera raccomandata con cui viene avvisata dell'avvio degli accertamenti.

Tempi:

La pratica si conclude normalmente in sei mesi.

Spese a carico dell'utente:

nessuno

Dove rivolgersi:

In VIale Aurelio Saffi nr.1

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle 08,30 alle 12.00

Martedì dalle 15.30 - 17.00

Documenti da presentare:

L'effettiva dimora abituale all'indirizzo di residenza.

Riferimenti legislativi (Normativa):

L. 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 30/05/1989 n. 223;

Note:

La Polizia Municipale è incaricata dall'Ufficio Anagrafe di verificare l'effettiva dimora abituale con uno o più accertamenti.

Responsabile del procedimento

Responsabile
De Cicco Mariella - Muscolino Marina
Email:
demografici@comune.cesenatico.fc.it
Recapiti telefonici:

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Dott. Ugo Castelli
Telefono:
054779111
Email:
cesenatico@cert.provincia.fc.it
Modalità di attivazione del potere sostitutivo:
apposita modulistica

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Residenza
Responsabile dell'ufficio:
Zavatta Giancarla

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Anagrafe
Responsabile dell'ufficio:
Giancarla Zavatta

CAMBIO DI RESIDENZA

Cos'è:

Iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune Iscrizione anagrafica dall' estero Cambio di abitazione all'interno del Comune Emigrazione all' estero

 

 

Chi può richiederlo:

Cittadini italiani o stranieri. Il procedimento può essere avviato anche d'ufficio.

Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
contattando l'ufficio
Come si richiede :

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1) direttamente all'ufficio anagrafe del Comune di Cesenatico in Via A. Saffi n. 1 negli orari di apertura al pubblico PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AL NR. 0547 79270;

2) per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Cesenatico – Via A.Saffi n.1 - 47042 Cesenatico (FC)

3) per fax al numero 0547/79289

4) per posta elettronica semplice al seguente indirizzo demografici@comune.cesenatico.fc.it

5) per posta elettronica certificata al seguente indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it L'invio di cui ai punti 4 o 5 è consentito ad una delle seguenti condizioni: A) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; B) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; C) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; D) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, sempre entro 45 giorni, l'eventuale esito negativo. Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, (silenzio – assenso).

Tempi:

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, sempre entro 45 giorni, l'eventuale esito negativo. Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, (silenzio – assenso).

Spese a carico dell'utente:

nessuno

Dove rivolgersi:

In VIale Aurelio Saffi nr.1

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle 08,30 alle 12.00

Martedì dalle 15.30 - 17.00

 

Documenti da presentare:

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Dovrà essere inoltre allegata documentazione inerente il titolo di possesso dell’abitazione (rogito notarile o contratto di affitto/comodato) regolarmente sottoscritta da tutte le parti interessate; nell’eventualità che il richiedente la residenza non sia proprietario o affittuario/comodatario, dovrà obbligatoriamente produrre il modulo di consenso alla residenza e di regolare occupazione dell’abitazione sottoscritto dal/i proprietario/i accompagnato da copia di documento valido. Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B). "L’art. 55 del D.Lgs. 28/12/2013 n. 154 stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, alla educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e dispone altresì che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. In caso di cambio di residenza di un solo genitore con figli minori o di minori che cambiano residenza non contestualmente ai genitori, alla dichiarazione di residenza deve essere allegato il modulo relativo all’assenso del genitore che non si trasferisce ."

Riferimenti legislativi (Normativa):

L. 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 30/05/1989 n. 223; D. Lgs. 25/07/1998 n. 286; D.P.R. 31/08/199 n. 394 e relative modifiche; D. Lgs. 06/02/2007 n. 30. art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35. LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI: Il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", entrato in vigore il 29/03/2014 all'art 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."

Note:

I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione dei seguenti moduli (conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie: Dal momento della registrazione della pratica il cittadino può ottenere i certificati di residenza e stato di famiglia, mentre soltanto dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione (in caso di immigrazione da altro comune) si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici. CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI : In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre, nel caso di non rispondenza tra la dichiarazione e lo stato di fatto, verrà effettuato il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti.

Moduli Collegati al Procedimento
Cesenatico_mod_Assenso genitore che non si trasferisce
Cesenatico_mod_Cambiodiresidenzaintemporeale-Dichiarazionediresidenza
Cesenatico_mod_Cancellazione per trasferimento estero
Cesenatico_mod_Consensodelproprietario
Cesenatico_mod_Allegato_A
Cesenatico_mod_Allegato_B

Responsabile del procedimento

Responsabile
De Cicco Mariella - Muscolino Marina
Email:
demografici@comune.cesenatico.fc.it
Recapiti telefonici:

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Dott. Ugo Castelli
Telefono:
054779111
Email:
cesenatico@cert.provincia.fc.it
Modalità di attivazione del potere sostitutivo:
apposita modulistica

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Residenza
Responsabile dell'ufficio:
Zavatta Giancarla

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Anagrafe
Responsabile dell'ufficio:
Giancarla Zavatta

Attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari

Cos'è:

Attestazione (temporanea o permanente) che attesta la regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi.

Chi può richiederlo:

Cittadini comunitari

Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
contattando l'ufficio
Come si richiede :

L'istanza va sottoscritta all'Ufficio Anagrafe in Via Saffi n. 1.

Tempi:

L'attestazione viene rilasciata entro trenta giorni

Spese a carico dell'utente:

Due marche da bollo da € 16.00, € 0,50 per diritti di segreteria

Dove rivolgersi:

In VIale Aurelio Saffi nr.1

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle 08,30 alle 12.00

Martedì dalle 15.30 - 17.00

Documenti da presentare:

Essere iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del comune od all'Anagrafe della popolazione temporanea (riguarda i lavoratori stagionali).

Riferimenti legislativi (Normativa):

D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007

Note:

I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, a decorrere dall' 11 aprile 2007, devono richiedere l'iscrizione all'anagrafe del comune in cui abitano. I requisiti necessari per l'iscrizione in anagrafe sono quelli dettati dall'art. 9 del D. L.gs. n. 30/2007 (essere lavoratori oppure avere risorse economiche sufficienti a non diventare un onere per lo Stato italiano ed un'assicurazione sanitaria, oppure essere familiare a carico di un cittadino dell'unione). Perfezionata l'iscrizione anagrafica, a richiesta dell'interessato, l'Ufficio Anagrafe rilascia l'Attestato di regolare soggiorno, che potrà essere "permanente", ovvero non subordinato ai requisiti necessari al fine dell'iscrizione in anagrafe, qualora il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio dello Stato. I cittadini comunitari lavoratori stagionali possono richiedere l'iscrizione all'anagrafe della popolazione temporanea, che da' loro diritto al rilascio della Attestazione di iscrizione all'Anagrafe Temporanea (che ha validità di un anno).

Responsabile del procedimento

Responsabile
De Cicco Mariella - Muscolino Marina
Email:
demografici@comune.cesenatico.fc.it
Recapiti telefonici:

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Dott. Ugo Castelli
Telefono:
054779111
Email:
cesenatico@cert.provincia.fc.it
Modalità di attivazione del potere sostitutivo:
apposita modulistica

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Residenza
Responsabile dell'ufficio:
Zavatta Giancarla

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Anagrafe
Responsabile dell'ufficio:
Giancarla Zavatta