TASI 2020
A decorrere dall’anno 2020, la IUC-TASI E’ ABOLITA (ai sensi della L. 160/2019, art. 1, c. 738).
Relativamente agli immobili che fino al 2019 erano assogettati a TASI, dal 2020 devono essere versate l’IMU e l’ISCOP.
Rientrano in questa casistica i:
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3-bis, del D.L. n. 557/1993 (conv. con mod. L. n. 133/1994) – (codice tributo IMU: 3913, codice tributo ISCOP: 3926);
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “beni merce”) fintanto che permane tale destinazione e purché non siano in ogni caso locati - (codice tributo IMU: 3918 o 3930 (in base alla cat. catastale); codice tributo ISCOP: 3926);
Per tali immobili l’aliquota da applicare per l’acconto IMU è pari all’ 1 per mille (quella prevista per il 2019 per la Tasi). L’aliquota ISCOP da applicare è pari allo 0,5 per mille)
Disciplinato dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii, è’ la possibilità di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità eseguendo spontaneamente il pagamento (contestuale):
- dell’imposta dovuta
- della sanzione in misura ridotta
- degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito).
Ciò è possibile sempreché non siano già iniziate attività di accertamento di cui il contribuente abbia già avuto formale conoscenza.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019) è stato esteso ai tributi locali anche il ravvedimento lungo, oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Prospetto di riepilogo nuovo ravvedimento operoso 2020