- Cos'è
L'art. 3 comma 3 del D.L. 14.3.2011 n. 23 (con decorrenza 7.4.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione. L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.5.2011 n. 70 (con decorrenza 14.5.2011) ha esteso tale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione. Con successivi interventi normativi, in base ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del D.L. 79/2012, l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato permane solo per: -comodato d'uso (esclusivo) verbale (per periodi superiori al mese) non soggetto a registrazione; -la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (cittadini extracomunitari) e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 286/1998.
- Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso
- contattando l'ufficio
- Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Il servizio è gratuito
- Tempi
La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dalla data di consegna dell'immobile a mezzo pec a cesenatico@cert.provincia.fc.it o tramite sportello telematico
Alla comunicazione devono essere allegate le fotocopie del documento di identità del dichiarante e del cessionario.
- Dove rivolgersi
solo per informazioni: all' Ufficio Relazioni con il Pubblico nei seguenti orari: Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, martedì dalle 15:30 alle 17:00, sabato dalle 10:00 alle 12:00
- Documenti da presentare
Apposito modulo compilato, fotocopie del documento di identità del dichiarante e del cessionario.
- Normativa di riferimento
D.L. n. 59 del 21.3.1978 D.L. n. 23 del 14.3.2011 D.L. n. 79 del 20.6.2012