- Cos'è
Il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge n. 162/2014 ha introdotto significative novità in materia di separazione e divorzio per le coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in alternativa al ricorso in Tribunale.
- Chi può richiederlo
Le coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio solo in caso di accordo consensuale tra le parti. La dichiarazione al Sindaco, ufficiale di stato civile inoltre, non può essere resa in caso di presenza di figli della coppia: minori, figli maggiorenni incapaci (interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno) o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; sono inoltre escluse dalla competenza dell'ufficiale di stato civile le dichiarazioni contenenti patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo concluso davanti all'ufficiale di stato civile può invece prevedere l'obbligo del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).
- Modalità di Attivazione
- A Domanda
- Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso
- contattando l'ufficio
- Come si richiede
Le dichiarazioni di separazione, divorzio consensuali o di modifica delle relative condizioni possono alternativamente essere rese innanzi al Sindaco, ufficiale di stato civile: del comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio (matrimonio civile) del comune di trascrizione del matrimonio religioso o contratto all'estero del comune di residenza di almeno uno dei coniugi. L'ufficiale di stato civile riceve contestualmente e personalmente da ciascuna delle parti, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione di volontà alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni da tutte le parti intervenute. Trascorsi almeno trenta giorni dalla prima dichiarazione, i coniugi dovranno ripresentarsi alla data concordata per confermare l'accordo raggiunto. In tale caso la decorrenza della separazione o del divorzio sarà dalla data in cui è stata resa la prima dichiarazione. ATTENZIONE: la mancata presentazione alla data concordata per confermare l'accordo equivale a mancata conferma dell'accordo stesso, il quale pertanto NON acquista efficacia e gli sposi dovranno eventualmente avviare un procedimento ex novo.
- Costi e modalità di pagamento
€ 16,00
- Dove rivolgersi
In VIale Aurelio Saffi nr.1
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle 08,30 alle 12.00
Martedì dalle 15.30 - 17.00
- Normativa di riferimento
Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge n. 162/2014.