- Cos'è
Rilascio copie integrali atti di stato civile : Nascita - Matrimonio - Morte
- Chi può richiederlo
L'Interessato o chi vi ha interesse - Solo per uso matrimonio viene richiesta dal Comune
- Modalità di Attivazione
- A Domanda
- Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso
- contattando l'ufficio
- Come si richiede
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido e compilare l'apposito modulo, sul quale vanno indicati: •gli elementi per l'individuazione dell'atto: cognome, nome, data di nascita •motivazione della richiesta. Se il richiedente non è il diretto interessato (intestatario dell'atto) o esercente la potestà /tutela sullo stesso, occorre presentare un'apposita delega con allegata la fotocopia di un documento di identità personale del delegante.
- Costi e modalità di pagamento
nessuno
- Tempi
si rilascia al momento
- Dove rivolgersi
In VIale Aurelio Saffi nr.1
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle 08,30 alle 12.00
Martedì dalle 15.30 - 17.00
- Normativa di riferimento
D.P.R. 3.11.2000 N. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127" D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. art. 41 e segg. D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali".
- Note
Nota bene: Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le copie integrali degli atti di nascita occorrenti per procedimenti di cambiamento di stato civile (esempio, per il matrimonio) e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali. Diversamente il documento potrà essere richiesto dal privato e sempre che non sussistano divieti di legge, così come segue: a) solo ai soggetti cui l’atto si riferisce; b) a persona diversa di cui al punto sub a): •su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante; ovvero; •decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.