I cittadini stranieri possono acquistare la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti. Questi i principali casi in cui lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana: 1. art. 5 Legge 5/2/1992, n. 91 a) matrimonio con cittadino italiano più due anni di residenza legale in Italia; b) matrimonio con cittadino italiano e sia trascorso un periodo di almeno tre anni dall'evento se residente all'estero. I termini di cui alla lettere a) e b) sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati e non è intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione agli effetti civili del matrimonio 2. art. 4, comma 1, Legge 5/2/1992, n. 91 se il padre o la madre o un ascendente in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita, si diviene cittadini: a) se si presta effettivo servizio militare per l'Italia e si dichiara preventivamente di volere acquisire la cittadinanza italiana; b) se si assume pubblico impiego per lo stato italiano, anche all'estero, e si dichiara preventivamente di volere acquisire la cittadinanza italiana; c) se al compimento del 18° anno d'età si risieda legalmente da almeno due anni in Italia e si dichiari entro il compimento del 19° anno di volere acquisire la cittadinanza italiana. 3. art. 4, comma 2, Legge 5/2/1992, n. 91 se lo straniero, nato in Italia e che avuto la residenza fino alla maggiore età, abbia dichiarato di volerla acquisire entro il 19° anno d'età. 4. art. 9 Legge 5/2/1992, n. 91 a) se il padre o la madre o un ascendente in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita, o il richiedente sia nato in Italia, e si risieda legalmente in Italia da almeno tre anni; b) maggiorenne adottato da cittadino italiano che risieda legalmente in Italia da almeno cinque anni successivi all'adozione; c) servizio prestato alle dipendenze dell'Italia, anche all'estero; d) cittadino comunitario che risieda legalmente da almeno quattro anni in Italia; f) cittadino extracomunitario che risieda legalmente in Italia da almeno dieci anni. Per tutte le informazioni e gli approfondimenti consulta il sito della Prefettura o quello del Ministero dell'Interno A seconda della casistica la competenza è della Prefettura o del Comune. La richiesta di cui ai punti 1), 2) e 4) va indirizzata al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Forlì-Cesena. La richiesta di cui al punto 3) va indirizzata al Comune.