- Cos'è
Attestazione (temporanea o permanente) che attesta la regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi.
- Chi può richiederlo
Cittadini comunitari
- Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso
- contattando l'ufficio
- Come si richiede
L'istanza va sottoscritta all'Ufficio Anagrafe in Via Saffi n. 1.
- Costi e modalità di pagamento
Due marche da bollo da € 16.00, € 0,50 per diritti di segreteria
- Tempi
L'attestazione viene rilasciata entro trenta giorni
- Dove rivolgersi
In VIale Aurelio Saffi nr.1
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle 08,30 alle 12.00
Martedì dalle 15.30 - 17.00
- Documenti da presentare
Essere iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del comune od all'Anagrafe della popolazione temporanea (riguarda i lavoratori stagionali).
- Normativa di riferimento
D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007
- Note
I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, a decorrere dall' 11 aprile 2007, devono richiedere l'iscrizione all'anagrafe del comune in cui abitano. I requisiti necessari per l'iscrizione in anagrafe sono quelli dettati dall'art. 9 del D. L.gs. n. 30/2007 (essere lavoratori oppure avere risorse economiche sufficienti a non diventare un onere per lo Stato italiano ed un'assicurazione sanitaria, oppure essere familiare a carico di un cittadino dell'unione). Perfezionata l'iscrizione anagrafica, a richiesta dell'interessato, l'Ufficio Anagrafe rilascia l'Attestato di regolare soggiorno, che potrà essere "permanente", ovvero non subordinato ai requisiti necessari al fine dell'iscrizione in anagrafe, qualora il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio dello Stato. I cittadini comunitari lavoratori stagionali possono richiedere l'iscrizione all'anagrafe della popolazione temporanea, che da' loro diritto al rilascio della Attestazione di iscrizione all'Anagrafe Temporanea (che ha validità di un anno).