- Cos'è
Iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune Iscrizione anagrafica dall' estero Cambio di abitazione all'interno del Comune Emigrazione all' estero
- Chi può richiederlo
Cittadini italiani o stranieri. Il procedimento può essere avviato anche d'ufficio.
- Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso
- contattando l'ufficio
- Come si richiede
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1) direttamente all'ufficio anagrafe del Comune di Cesenatico in Via A. Saffi n. 1 negli orari di apertura al pubblico PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AL NR. 0547 79270;
2) per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Cesenatico – Via A.Saffi n.1 - 47042 Cesenatico (FC)
3) per fax al numero 0547/79289
4) per posta elettronica semplice al seguente indirizzo demografici@comune.cesenatico.fc.it
5) per posta elettronica certificata al seguente indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it L'invio di cui ai punti 4 o 5 è consentito ad una delle seguenti condizioni: A) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; B) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; C) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; D) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, sempre entro 45 giorni, l'eventuale esito negativo. Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, (silenzio – assenso).
- Costi e modalità di pagamento
nessuno
- Tempi
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, sempre entro 45 giorni, l'eventuale esito negativo. Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, (silenzio – assenso).
- Dove rivolgersi
In VIale Aurelio Saffi nr.1
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle 08,30 alle 12.00
Martedì dalle 15.30 - 17.00
- Documenti da presentare
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Dovrà essere inoltre allegata documentazione inerente il titolo di possesso dell’abitazione (rogito notarile o contratto di affitto/comodato) regolarmente sottoscritta da tutte le parti interessate; nell’eventualità che il richiedente la residenza non sia proprietario o affittuario/comodatario, dovrà obbligatoriamente produrre il modulo di consenso alla residenza e di regolare occupazione dell’abitazione sottoscritto dal/i proprietario/i accompagnato da copia di documento valido. Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B). "L’art. 55 del D.Lgs. 28/12/2013 n. 154 stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, alla educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e dispone altresì che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. In caso di cambio di residenza di un solo genitore con figli minori o di minori che cambiano residenza non contestualmente ai genitori, alla dichiarazione di residenza deve essere allegato il modulo relativo all’assenso del genitore che non si trasferisce ."
- Normativa di riferimento
L. 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 30/05/1989 n. 223; D. Lgs. 25/07/1998 n. 286; D.P.R. 31/08/199 n. 394 e relative modifiche; D. Lgs. 06/02/2007 n. 30. art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35. LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI: Il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", entrato in vigore il 29/03/2014 all'art 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
- Note
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione dei seguenti moduli (conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie: Dal momento della registrazione della pratica il cittadino può ottenere i certificati di residenza e stato di famiglia, mentre soltanto dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione (in caso di immigrazione da altro comune) si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici. CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI : In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre, nel caso di non rispondenza tra la dichiarazione e lo stato di fatto, verrà effettuato il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti.